NUOVA LINFA PER IL TERZO SETTORE: CINQUE PER MILLE A VOLONTARIATO E RICERCA

| 1 febbraio 2006

Con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria per l’anno 2006), è stato introdotto, a titolo iniziale e sperimentale, un meccanismo attraverso il quale viene offerta la possibilità ai contribuenti di dare un apporto significativo alla ricerca e al volontariato, destinando a questi settori il 5 per mille dell’imposizione fiscale personale.

Tale previsione normativa, regolata dai commi da 337 a 340 e inserita nell’ambito delle misure relative al “sostegno alle famiglie, alla solidarietà, alla ricerca e sviluppo”, ripropone, seppur con qualche differenza, i medesimi principi ispiratori dettati dalla legge n. 222 del 1985 a riguardo dell’8 per mille destinato allo Stato e ad alcune confessioni religiose, consentendo di assegnare una quota del gettito Irpef (il 5 per mille appunto) alle seguenti finalità: sostegno al volontariato, finanziamento della ricerca scientifica, sanitaria e dell’università, attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.In sostanza ogni contribuente potrà indicare, in fase di dichiarazione dei redditi, senza aggravio di costi aggiuntivi, un ente, una istituzione tra quelle aventi i requisiti, a cui lo Stato trasferirà il 5 per mille delle imposte pagate.
Ma chi potrà essere destinatario di queste importanti risorse?
I possibili beneficiari di questa importante forma di finanziamento, che restituisce ai cittadini la capacità di scegliere le iniziative meritevoli di sostegno, saranno iscritte in appositi elenchi qualora dimostrino di avere i requisiti previsti dall’articolo 10 del Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460, che definisce le ONLUS e dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che regolamenta il complesso mondo delle associazioni e delle fondazioni riconosciute.
Questi i settori di attività delle organizzazioni potenzialmente interessate: assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria; beneficenza; formazione e istruzione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al Dpr 30 settembre 1963, n. 1409; tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22; promozione della cultura e dell’arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La concreta applicazione del provvedimento necessita di un ulteriore passaggio istituzionale, un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà stabilire le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità dell’assegnazione della quota di gettito Irpef.

Di: Giacomo Ferrari

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