Desenzano: Malinverno-Polloni e le dimissioni del Sindaco. Il Dott. Caleffi propone una lettura circostanziata di carattere giuridico

| 20 ottobre 2017
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Egregio Direttore,
le recenti vicende che hanno interessato l’amministrazione comunale di Desenzano del Garda, con le dimissioni del Sindaco, a poco più di tre mesi dall’insediamento, per contrasti con il Presidente del Consiglio comunale, ed il successivo ritiro delle stesse, offrono lo spunto per alcune annotazioni sui rapporti tra i due organi elettivi del Comune. Nel caso di specie, si è letto sui giornali che la motivazione del contrasto fosse dovuta ad ingerenze del Presidente in materie non rientranti, almeno del tutto, nella sua competenza o, in parte, per intervento con modalità improprie; oltre al fatto di non essere il Sindaco riuscito a risolvere il problema degli scarichi abusivi a lago, motivazione quest’ultima poco comprensibile, trattandosi di un tema sul tappeto da molti anni e, dunque, di impossibile soluzione in pochi mesi.

Le competenze del Presidente del Consiglio comunale trovano espressione nell’articolo 39 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali  (TUEL), nonché, per il Comune di Desenzano del Garda, negli articoli: 28 dello statuto e 6 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale . Tali norme sono tutte incentrate sui tempi e sulle modalità rispettivamente di convocazione e di funzionamento del Consiglio. Il Presidente deve innanzitutto curare l’applicazione delle richiamate disposizioni, infatti “la giurisprudenza ha chiarito che la figura del Presidente del Consiglio è posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, (in tal senso ,Tar Puglia – Lecce, sentenza n. 528/2014, Consiglio di Stato sez. V, 26 novembre 2013, n.5605)”. Tant’è che la revoca di detta carica – sia detto per inciso – “non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta ed ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello statuto o dei regolamenti comunali”.
Il Sindaco di Desenzano del Garda, sempre da quanto si apprende dalla stampa, si duole del fatto che nelle ultime sedute consiliari, il Presidente non abbia consentito l’intervento di consiglieri della minoranza.
Nello specifico, si trattava, in una seduta consiliare, di discutere emendamenti non presentati “entro il secondo giorno precedente a quello dell’adunanza al Presidente e al Sindaco”, così l’articolo 17 del regolamento. Va anche detto, però, che il quinto comma del richiamato articolo 17 recita “Le proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta”, mentre il successivo comma sesto precisa “Le decisioni di cui al comma precedente spettano al Presidente del Consiglio comunale” e, quindi, ivi compresa la determinazione in ordine alla limitata entità o meno degli emendamenti. Anche se ciò non può significare che il Presidente abbia a decidere arbitrariamente, anzi, nel caso in cui vi possa essere un minimo di incertezza sarà opportuno che egli assuma la decisione, previa consultazione della stessa Assemblea (che è pur sempre l’interprete autentica del regolamento) ed acquisendo, prima di decidere, il parere del Segretario generale al quale compete per legge l’assistenza giuridica, oltre la verbalizzazione della seduta; anziché ricorrere al Prefetto, (che in alcuni passaggi del dibattito consiliare è stato evocato) al quale la legge assegna funzioni  in tema di controllo sugli organi del Comune, ma ben diverse e più pregnanti rispetto all’interpretazione di norme regolamentari.
Altro tema sul quale sembra essersi innestato il dissidio tra le due Autorità riguarderebbe la convocazione della conferenza dei Capigruppo consiliari, materia di indubbia competenza del Presidente del Consiglio comunale, anche per soddisfare il dettato del già citato articolo 39 del testo unico per gli enti locali, che al quarto comma stabilisce “Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva  informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio”,  dandone conoscenza al Sindaco, poiché, non va dimenticato, che  egli è Capo dell’Amministrazione, nonché componente del Consiglio comunale, come stabilito dall’articolo 37 del T.U.
Altro tema, ancora, gli interventi del Presidente del Consiglio comunale in ambito più strettamente amministrativo e, quindi, si verte in materia estranea al funzionamento del Consiglio comunale, quali: la ricerca o l’acquisizione di atti presso società parzialmente partecipata dal Comune, la denunciata presenza di nutrie sul territorio comunale oppure la visita alle mense comunali.
Ora, tenuto conto che il Presidente del Consiglio comunale  è stato eletto a tale carica, proprio in quanto consigliere comunale non può essergli preclusa l’azione di “sindacato ispettivo”, così come disciplinata dall’articolo 43 del testo unico “Diritti dei consiglieri”, dall’articolo 22 dello statuto comunale “Poteri dei consiglieri”, nonché dal Capo 2° “Diritti” (dei consiglieri) del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Tutto ciò, però, con le modalità dettagliatamente stabilite nelle norme appena richiamate e non in forma estemporanea  e non ordinata , in modo che potrebbe determinarsi turbamento al corretto funzionamento degli uffici e dei servizi comunali. E poiché il Presidente del Consiglio comunale è un “primo tra pari”,  allo stesso corre l’obbligo  di dare e, se ve ne fosse bisogno, di far dare ai colleghi consiglieri, puntuale applicazione della normativa dettata da statuto comunale e regolamenti comunali per il corretto esercizio del già citato “sindacato ispettivo” sull’azione di Organi, servizi ed uffici. Ritengo che di tale possibile turbamento abbia potuto preoccuparsi il Sindaco, in quanto responsabile dell’Amministrazione comunale e sovrintendente nelle funzioni di competenza statale assegnate al Comune.
Con il ritiro delle dimissioni da parte del Sindaco si è chiusa la vicenda sotto il profilo giuridico ed amministrativo, ma una considerazione sorge spontanea: il rispetto delle norme di qualsiasi livello, soprattutto da parte di coloro che hanno la rappresentanza e l’amministrazione di una Comunità, non potrà mai essere frutto di mediazioni o di azioni rumorose, ma del convincimento che trattasi dell’unica strada percorribile per una corretta amministrazione della cosa pubblica.

Esterino Caleffi Desenzano del Garda
Desenzano del Garda, 16 ottobre 2017

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