TERZO SETTORE

| 9 ottobre 2017
riforma-579x390

Con il D. Lgs. N. 117 del 3 agosto 2017 sono state emanate le norme delegate al Governo dalla Legge n 106/2016 per l’attuazione della riforma del Terzo Settore che cambierà gli assetti di tutte le Associazioni Culturali e Sociali.

Il decreto prevede una serie di modifiche alle norme vigenti a decorrere dalla data di entrata in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione dello stesso decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica avvenuto il 2 agosto 2017. Quindi le nuove norme sono entrate in vigore il 3 agosto c.a. Questo non vuol dire che tutta la nuova normativa è effettivamente in vigore da tale data in quanto nel decreto è prevista, in tempi diversi, l’emanazione di decreti interministeriali applicativi e la reale istituzione del Registro unico nazionale degli Enti del Terzo settore la cui costituzione dovrà avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 117/2017 sopra richiamato. Dopo tale data sono previsti altri sei mesi per fare in modo che ogni Regione, a cui sono affidati i compiti di gestione, possa emanare specifiche disposizioni attuative. Non mancheranno, inoltre, chiarimenti e interpretazioni da parte degli Organi competenti, a mezzo di circolari e risoluzioni, portanti delucidazioni sulle varie novità. Per fare una prima analisi delle novità introdotte è necessario ricordare che le norme del terzo settore previgenti, ed alcune ancora vigenti, valide per i vari settori, hanno comportato molti disagi applicativi tali da prendere in esame la possibilità di accorpare tali norme in un unico Codice del Terzo Settore (acronimo ETS) che dovrà essere in seguito indicato obbligatoriamente in tutti gli atti e documenti degli Enti inseriti nel predetto Registro Unico nazionale. Infatti, partendo dall’ultimo articolo del decreto composto di 104 articoli, si osserva che sono state abolite, tra le altre, le seguenti leggi riguardanti gli enti non profit: – Legge 11 Agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul Volontariato); – Legge 7 Dicembre 2000, n. 383 (Legge per le Associazioni di promozione sociale; – D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460 (Decreto istitutivo delle O.N.L.U.S.; – D. L. n. 417/1991 convertito in Legge n. 66/1992 – Art. 9-bis (Estensione delle agevolazioni della Legge n. 398/1991 per le Pro Loco. Una norma che non è stata abrogata è la Legge n. 398/1991 che riguarda la normativa relativa alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) e sarà ancora in vigore. Tra le novità previste dal Codice in argomento, come sopra ricordato, vi è l’obbligo di indicare nella denominazione sociale, e in tutti gli atti sociali, l’acronimo E.T.S., per identificare l’Ente iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, che deve essere riportato in tutti gli atti e documenti emanati dall’Ente iscritto. Quest’obbligo costituisce, di per sé, motivo di modifica dello statuto. Alcune criticità, che senza alcun dubbio saranno chiarite, riguardano la forma che dovrà assumere l’Atto costitutivo e i contenuti dello Statuto che dovrà essere stilato secondo a “modelli standard tipizzati” per ottenere l’iscrizione nel Registro unico con una certa celerità. Gli Enti del Terzo settore dovranno esercitare in via esclusiva o principale le attività previste dall’art. 5 del decreto, che sono puntualmente descritte 26 punti, al fine di poter essere considerati enti di natura non commerciale. Gli stessi Enti potranno esercitare altre “attività diverse” secondo criteri e limiti previsti da un decreto ministeriale. La fiscalità e le regole della contabilità sono previste in vari articoli specifici.

Raffaele De Spirito

consulente tributario

Da Dipende Giornale del Garda Autunno 2017

Tags: , , ,

Commenti

Salvato in: ATTUALITA'
×